lecito l’utilizzo con duplice finalità
SINTESI: “In tema di Iva, l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi del Dpr n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa (o di lavoro autonomo): infatti, se non viene contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione) sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti” (Cass. n. 9573 del 2007). La medesima presunzione opera per le imposte dirette ai sensi dell’art. 32, comma primo, n. 7) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Sentenza n. 21132 del 13 ottobre 2011 (udienza del 7 luglio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Bognanni, Rel. Botta
IVA – Accertamento – Utilizzo delle movimentazioni bancarie – Presunzione relativa