Le Novità in Materia di Riscatto dei Periodi di Lavoro senza Contributi: Analisi Giuridica e Operativa

a cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente legge n. 203/2024 ha introdotto significative innovazioni nel sistema previdenziale italiano, in particolare per quanto riguarda il riscatto dei periodi lavorativi non coperti da contribuzione previdenziale. Tale intervento normativo mira a garantire una maggiore flessibilità ai lavoratori che si trovano a dover sanare lacune contributive, anche qualora sia già intervenuta la prescrizione dell’obbligo di versamento a carico del datore di lavoro.

L’oggetto della presente analisi è quello di esaminare i profili giuridici della nuova disciplina, evidenziandone gli effetti sul piano pratico per i lavoratori interessati.

Il Quadro Normativo di Riferimento

Ai sensi della normativa vigente, il recupero dei contributi non versati può avvenire attraverso tre diversi strumenti, a seconda del periodo intercorso dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato:

  • Recupero diretto da parte dell’INPS: se il lavoratore segnala l’omissione contributiva entro il termine prescrizionale di cinque anni, l’INPS può intervenire per il recupero coattivo nei confronti del datore di lavoro.
  • Costituzione della rendita vitalizia a carico del datore di lavoro: se sono trascorsi più di cinque, ma meno di dieci anni dalla prescrizione, il datore di lavoro può essere chiamato a sostenere l’onere del versamento. Nel caso in cui sia il lavoratore a farsi carico dell’importo, questi potrà agire per ottenere il risarcimento del danno.
  • Riscatto oneroso a carico esclusivo del lavoratore: qualora siano decorsi oltre dieci anni dalla prescrizione dell’obbligo contributivo, il lavoratore può richiedere la costituzione di una rendita vitalizia, con onere economico interamente a proprio carico e senza possibilità di rivalsa sul datore di lavoro inadempiente.

I Soggetti Beneficiari e le Condizioni per l’Accesso

La rendita vitalizia può essere richiesta nei casi in cui il soggetto tenuto al versamento contributivo non coincida con il beneficiario della prestazione pensionistica. Ciò riguarda specificamente:

  • Lavoratori subordinati;
  • Familiari coadiuvanti e coadiutori di imprese artigiane e commerciali;
  • Collaboratori di coltivatori diretti;
  • Iscritti alla gestione separata INPS (esclusi i professionisti);
  • Insegnanti di asilo e scuole elementari parificate appartenenti a enti privati.

Per poter accedere a tale meccanismo, il lavoratore deve produrre documentazione idonea a dimostrare l’esistenza effettiva del rapporto di lavoro e della relativa prestazione lavorativa. In particolare, l’INPS valuterà:

  • Libretto di lavoro e buste paga contenenti indicazioni relative a presenze, assenze e periodi retribuiti;
  • Lettere di assunzione, contratti di lavoro e transazioni conciliative giudiziali e stragiudiziali;
  • Estratti dei libri matricola e libri presenze, in originale o in copia autenticata.

Il Calcolo dell’Onere di Riscatto

L’importo dovuto per la costituzione della rendita vitalizia viene determinato sulla base di due criteri distinti:

  • Regime della riserva matematica: per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, si applicano le regole della capitalizzazione attuariale.
  • Regime contributivo: per i periodi successivi al 1° gennaio 1996, si utilizza l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda, calcolata sulla retribuzione percepita nei dodici mesi antecedenti.

A differenza del riscatto degli anni di laurea, per questa forma di riscatto non è prevista una modalità agevolata di calcolo, rendendo l’operazione particolarmente onerosa. Tuttavia, in base ai più recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate (Risposta 482/2020), l’importo versato per la costituzione della rendita vitalizia è deducibile dal reddito del lavoratore.

Le Verifiche dell’INPS e le Prove Ammissibili

Al fine di garantire la correttezza della procedura, l’INPS effettua un attento esame documentale, volto a escludere il rischio di riconoscimento di periodi lavorativi fittizi. In particolare:

  • Le buste paga devono riportare indicazioni dettagliate sulle settimane e sui giorni lavorati, affinché sia possibile individuare in modo inequivocabile l’omissione contributiva (Circolare INPS n. 78/2019).
  • Anche le sentenze giudiziarie vengono sottoposte a verifica: mentre il giudice può accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro con vari mezzi di prova, ai fini della rendita vitalizia è richiesto il supporto di documentazione certa e datata.
  • Le testimonianze sono generalmente ammesse, tranne nel caso del lavoro a domicilio, e vengono valutate con particolare prudenza, privilegiando le dichiarazioni del datore di lavoro e dei colleghi.

L’elemento essenziale richiesto dall’INPS è che l’esistenza del rapporto di lavoro sia certa e non semplicemente verosimile, motivo per cui dichiarazioni tardive e prive di supporto documentale non vengono prese in considerazione.

Riflessioni Operative

La nuova disciplina consente ai lavoratori di sanare eventuali lacune contributive, ma il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione comporta un onere finanziario rilevante, soprattutto in caso di richiesta tardiva. L’opportunità di accedere a tale strumento dovrebbe quindi essere valutata con attenzione, considerando sia il costo effettivo che i benefici in termini di accesso anticipato alla pensione o incremento dell’assegno pensionistico.

Sul piano operativo, appare fondamentale per i lavoratori raccogliere e conservare documentazione probatoria adeguata, evitando di incorrere in difficoltà nell’istruttoria della pratica. Inoltre, data la complessità delle verifiche INPS, il supporto di un consulente del lavoro o di un avvocato esperto in diritto previdenziale può rivelarsi determinante per una corretta gestione della richiesta.

La recente riforma conferma, ancora una volta, l’importanza della previdenza complementare e della pianificazione pensionistica, strumenti sempre più indispensabili per garantire una copertura adeguata ai lavoratori italiani.

27 febbraio 2025