a cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’Assenza Ingiustificata e le Dimissioni di Fatto: Il Nuovo Regime Introdotto dalla Legge 203/2024.
L’introduzione della legge 203/2024 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle dimissioni dei lavoratori dipendenti, risolvendo una problematica giuridica che, sino ad ora, aveva imposto alle imprese oneri ingiustificati e un’applicazione restrittiva del diritto. La normativa precedente, infatti, non consentiva di qualificare come dimissionario il lavoratore che abbandonava volontariamente il posto di lavoro senza completare l’iter telematico prescritto dall’articolo 26 del D.lgs. 151/2015. Tale rigidità interpretativa ha determinato l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di ricorrere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con il conseguente pagamento del contributo NASpI, pur in assenza di una condotta meritevole di tutela da parte del prestatore di lavoro.
Le Dimissioni di Fatto: Il Nuovo Quadro Normativo
Con l’entrata in vigore dell’articolo 19 della legge 203/2024, il legislatore ha inteso sanare tale anomalia, prevedendo che, in caso di assenza ingiustificata superiore al periodo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicato (o, in sua assenza, pari ad almeno 15 giorni), il datore di lavoro possa considerare il rapporto di lavoro risolto per dimissioni di fatto. L’effetto risolutivo, in tal caso, avviene senza l’obbligo di corrispondere il ticket di licenziamento e senza consentire al lavoratore l’accesso alla NASpI.
Tuttavia, il riconoscimento delle dimissioni implicite non opera in via automatica, ma è subordinato a una procedura specifica, che ha inizio con la comunicazione dell’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per il luogo in cui si svolgeva il rapporto di lavoro. La norma non introduce, pertanto, un obbligo generalizzato per il datore di lavoro, ma una facoltà da esercitare in presenza delle condizioni previste dalla nuova disciplina.
Modalità di Comunicazione e Contenuto della Segnalazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina. In particolare, ha chiarito che la comunicazione deve essere inviata all’ITL territorialmente competente, preferibilmente tramite PEC, benché restino ammesse altre modalità di trasmissione, quali la raccomandata o la posta elettronica ordinaria.
Nel merito, la comunicazione deve contenere:
I dati anagrafici del lavoratore;
I recapiti, compresi quelli telefonici e di posta elettronica;
La descrizione dell’assenza ingiustificata e la sua durata;
Eventuali ulteriori elementi idonei a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro dovrà formalizzare la cessazione del rapporto mediante il sistema telematico, utilizzando il modello Unilav, e indicare come causa della cessazione le dimissioni di fatto.
Il Ruolo dell’Ispettorato del Lavoro e le Possibili Contestazioni
La procedura non si esaurisce con la mera comunicazione del datore di lavoro. Gli organi ispettivi, infatti, sono chiamati a verificare la veridicità della dichiarazione, potendo acquisire informazioni da altre fonti, come colleghi di lavoro o soggetti terzi in grado di fornire elementi utili. L’accertamento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione e, qualora emerga la non veridicità della comunicazione, l’ITL provvederà a dichiarare l’inefficacia della risoluzione del rapporto, con conseguente reintegrazione del lavoratore e ripristino delle sue prerogative contrattuali.
Un ulteriore aspetto da evidenziare riguarda la possibilità, per il lavoratore, di evitare la risoluzione del rapporto qualora riesca a dimostrare che l’assenza è stata determinata da una causa di forza maggiore o da un comportamento del datore di lavoro che ha impedito la comunicazione delle ragioni dell’assenza. In tal senso, l’onere probatorio ricade interamente sul dipendente, il quale dovrà fornire adeguata documentazione a supporto della propria tesi (ad esempio, certificazione medica che attesti un ricovero ospedaliero tale da impedire ogni forma di comunicazione).
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Il nuovo regime introdotto dalla legge 203/2024 rappresenta un significativo passo avanti nell’adeguamento della normativa lavoristica alle esigenze del mondo del lavoro, evitando che situazioni di abbandono del posto di lavoro possano tradursi in un costo ingiustificato per le imprese. Al contempo, la previsione di un controllo ispettivo garantisce una tutela bilanciata, prevenendo eventuali abusi e garantendo che la cessazione del rapporto avvenga nel rispetto delle effettive condizioni di fatto. È, pertanto, consigliabile che i datori di lavoro si dotino di protocolli interni chiari per la gestione delle assenze ingiustificate, al fine di garantire un’applicazione conforme della nuova disciplina e ridurre il rischio di contenziosi.