a cura dell’Avv. Francesco Cervellino
Pignoramento e vizi della notifica: obbligo di tempestiva impugnazione
La recente ordinanza n. 32671 della Corte di Cassazione (depositata il 16 dicembre 2024) ribadisce i principi in materia di impugnazione degli atti tributari, con particolare riferimento al pignoramento presso terzi e ai vizi di notifica della cartella di pagamento.
- Il principio della tempestiva impugnazione
Quando un pignoramento presso terzi costituisce il primo atto con cui viene manifestata la pretesa tributaria, il contribuente è legittimato a contestare l’assenza di notifica dell’atto presupposto (ad esempio, una cartella di pagamento). Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’impugnazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento. La mancata opposizione nei termini comporta la consolidazione della pretesa tributaria e preclude la possibilità di sollevare vizi relativi all’atto precedente.
- Ambiti di impugnazione e limiti giurisdizionali
Il contribuente, a sua discrezione, può:
- Impugnare il solo atto di pignoramento, eccependo l’assenza di notifica di un valido provvedimento impositivo. In questo caso, la competenza è attribuita al giudice tributario e l’esame si limiterà alla validità della notifica.
- Impugnare cumulativamente sia l’atto di pignoramento sia la cartella esattoriale. In tale ipotesi, il giudice sarà chiamato a valutare anche il merito della pretesa tributaria.
L’ordinanza richiama l’importanza di tale scelta poiché, in molti casi, il pignoramento rappresenta l’unica occasione per contestare la validità della cartella, considerato che l’impugnazione diretta della stessa è limitata alle ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4, del DPR 602/1973, come recentemente ampliato dal Dlgs 110/2024.
- Vizi dell’esecuzione e giurisdizione ordinaria
Diversamente, qualora il contribuente voglia eccepire vizi dell’attività esecutiva (es. prescrizione del credito tributario o impignorabilità di beni), l’atto di pignoramento deve essere opposto dinanzi al giudice ordinario, come sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7822/2020.
- Notifica del ricorso e agenti coinvolti
La riforma del contenzioso tributario (Dlgs 220/2023), modificando l’art. 14 del Dlgs 546/1992, ha introdotto ulteriori obblighi formali. In particolare, laddove il contribuente intenda contestare il difetto di notifica dell’atto presupposto, è necessario notificare il ricorso sia all’Agenzia delle Entrate sia all’agente della riscossione.
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L’ordinanza della Suprema Corte n. 32671/2024 rappresenta un monito importante per i contribuenti: ogni vizio relativo alla notifica della cartella di pagamento deve essere eccepito tempestivamente, in sede di impugnazione dell’atto di pignoramento. Eventuali ritardi possono compromettere irrimediabilmente la difesa del contribuente, con il consolidamento definitivo della pretesa tributaria.