Continuità organizzativa e imputazione del rapporto nel lavoro di studio professionale. Cassazione 2286/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’ordinanza n. 2286 del 4 febbraio 2026 della Corte di cassazione si colloca in un punto di frizione ormai strutturale del diritto del lavoro applicato alle attività professionali organizzate, laddove l’assetto formale dei rapporti soggettivi entra in tensione con la persistenza materiale dell’organizzazione produttiva. La decisione non introduce categorie nuove, ma riorienta in modo significativo il baricentro interpretativo, riaffermando la centralità della struttura organizzativa quale criterio di imputazione del rapporto, anche in presenza di una pluralità di titolari succedutisi nel tempo.
Il caso esaminato consente di osservare come l’elemento della continuità fattuale dell’attività lavorativa, svolta per decenni all’interno del medesimo studio professionale, assuma una funzione ordinante capace di superare la frammentazione soggettiva del lato datoriale. Il dato non è neutro: esso impone di interrogarsi sulla natura giuridica dello studio professionale quando, pur privo di autonoma personalità, opera come centro stabile di organizzazione di mezzi, relazioni e funzioni. In tale prospettiva, la tradizionale distinzione tra impresa e attività intellettuale tende a perdere rigidità, lasciando spazio a una lettura funzionale dell’organizzazione quale luogo effettivo di svolgimento del rapporto.
L’ordinanza valorizza la permanenza dell’inserimento del lavoratore in una struttura rimasta inalterata nel tempo, nonostante l’avvicendamento dei professionisti titolari. Il rapporto di lavoro viene così ricostruito come unitario sul piano sostanziale, pur articolandosi in una pluralità di periodi formalmente riferibili a diversi datori. Il punto non è la negazione della pluralità soggettiva, bensì la sua relativizzazione rispetto alla continuità dell’assetto organizzativo e delle modalità concrete di esecuzione della prestazione.
Questa impostazione consente di cogliere un primo snodo sistemico: l’unicità del rapporto non discende da una fictio giuridica, né dall’assimilazione dello studio a un’impresa in senso tecnico, ma dalla constatazione che il lavoratore ha prestato la propria attività senza soluzione di continuità all’interno di un medesimo contesto organizzativo, sotto un potere direttivo che, pur esercitato da soggetti diversi, si è manifestato in forme omogenee e coerenti. La subordinazione, in altri termini, viene ancorata non alla persona del titolare, ma alla funzione direttiva espressa dalla struttura.
Ne deriva una lettura evolutiva dell’imputazione datoriale, nella quale la soggettività del datore non esaurisce la propria rilevanza nella titolarità formale del rapporto, ma si integra con il dato organizzativo. L’avvicendamento dei professionisti non interrompe il rapporto, poiché non incide sulla continuità dell’organizzazione né sulla posizione del lavoratore al suo interno. Tale conclusione produce effetti rilevanti sul piano dell’anzianità di servizio, della decorrenza della prescrizione e della maturazione dei trattamenti di fine rapporto, che vengono ancorati alla cessazione effettiva del rapporto unitario e non ai singoli segmenti formali.
La decisione assume particolare rilievo anche per la qualificazione del trasferimento di studio professionale. Pur escludendo espressamente la riconduzione automatica della fattispecie alla cessione d’azienda, l’ordinanza riconosce la possibilità di applicare in via funzionale le regole sulla continuità del rapporto quando la struttura organizzativa resti sostanzialmente invariata. Ciò consente di superare un approccio meramente nominalistico e di valorizzare la funzione economico-sociale dell’organizzazione professionale.
In questo quadro si inserisce la parte forse più significativa della pronuncia, relativa all’omissione contributiva e alla configurazione dell’azione risarcitoria. La Corte chiarisce che il lavoratore può agire per il risarcimento del danno derivante dall’irregolarità contributiva direttamente nei confronti del datore, senza necessità di coinvolgere l’ente previdenziale, quando non venga richiesta la costituzione della rendita. L’affermazione non è nuova in sé, ma assume una portata sistemica nel contesto di un rapporto unitario protrattosi per decenni e caratterizzato da una sostanziale irregolarità.
Il danno da omissione contributiva viene scomposto in due dimensioni patrimoniali, temporalmente e funzionalmente distinte. Da un lato, il pregiudizio futuro legato alla perdita o riduzione della prestazione pensionistica; dall’altro, il danno attuale connesso alla necessità di predisporre una tutela previdenziale sostitutiva. Questa distinzione consente di riconoscere una tutela anticipata del lavoratore, sganciata dal momento del pensionamento, e rafforza la funzione deterrente dell’azione risarcitoria nei confronti del datore.
Sotto il profilo processuale, la pronuncia ribadisce l’assenza di litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale nell’azione di risarcimento, chiarendo che il rapporto processuale resta circoscritto alle parti del rapporto di lavoro. Tale affermazione contribuisce a semplificare l’accesso alla tutela e a ridurre gli oneri processuali, ma soprattutto riafferma la responsabilità diretta del datore quale soggetto che ha tratto beneficio dall’omissione.
Nel complesso, l’ordinanza si muove lungo una linea di razionalizzazione del sistema, nella quale la forma cede il passo alla sostanza organizzativa e la tutela del lavoratore viene ricondotta a criteri di effettività. La continuità del rapporto non è più un dato eccezionale, ma il risultato naturale di una lettura funzionale dell’organizzazione professionale. In tal modo, la decisione contribuisce a ridefinire i confini applicativi del lavoro subordinato negli studi professionali complessi, offrendo una chiave interpretativa capace di incidere stabilmente sulla prassi.
Le ricadute sistemiche sono evidenti. Da un lato, si rafforza l’esigenza di una gestione consapevole delle transizioni generazionali o soggettive negli studi professionali; dall’altro, si consolida un modello di imputazione del rapporto che prescinde dalla mera intestazione formale e valorizza la realtà organizzativa. In prospettiva, ciò impone una riflessione più ampia sul ruolo delle organizzazioni professionali nel mercato del lavoro e sulla necessità di strumenti giuridici adeguati a governarne l’evoluzione.
8 febbraio 2026
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Querela nei reati patrimoniali societari e conflitto di interessi del rappresentante. Cassazione 4601/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La pronuncia n. 4601 del 2026 della Corte di Cassazione penale si colloca all’interno di una linea interpretativa che, pur non essendo innovativa sul piano dei principi dichiarati, assume un rilievo sistemico rinnovato in relazione alla tensione strutturale tra forma organizzativa dell’ente collettivo e protezione effettiva del patrimonio sociale. Il caso affrontato muove da una fattispecie di appropriazione indebita contestata al soggetto che, per statuto, rivestiva la funzione di legale rappresentante dell’ente, con conseguente rigetto, in sede di riesame, della querela proposta da altro soggetto interno per difetto di legittimazione. È su questo snodo che la decisione interviene, riaffermando un principio che, se isolato nella sua formulazione, potrebbe apparire di portata circoscritta, ma che in realtà incide su categorie di fondo del diritto penale dell’economia.
La questione non riguarda soltanto l’individuazione del soggetto legittimato a esercitare il diritto di querela ai sensi dell’articolo 120 del codice penale, bensì il modo in cui l’ordinamento concepisce il rapporto tra titolarità del bene giuridico protetto e meccanismi di rappresentanza dell’ente. Nei reati patrimoniali commessi ai danni di una persona giuridica, la regola tradizionale attribuisce la legittimazione querelatoria al legale rappresentante, quale organo di imputazione degli interessi dell’ente stesso. Tale schema presuppone, tuttavia, che il rappresentante agisca come centro di imputazione neutrale, non come autore della lesione. Quando questa presupposizione viene meno, l’assetto formale mostra la propria insufficienza.
La Corte muove da una constatazione che appare, al tempo stesso, elementare e teoricamente densa: sarebbe irragionevole riconoscere in via esclusiva il potere di attivazione dell’azione penale proprio al soggetto cui è imputata la condotta lesiva del patrimonio sociale. In tale evenienza, il riferimento alle regole statutarie sulla rappresentanza, lungi dal garantire certezza, finirebbe per trasformarsi in uno schermo protettivo dell’illecito. Il diritto di querela, che l’articolo 120 del codice penale riconosce alla persona offesa, non può essere neutralizzato da una lettura meramente formalistica delle fonti interne dell’ente, pena la svuotamento della funzione stessa della querela come strumento di reazione all’offesa.
Il passaggio decisivo della motivazione risiede nella qualificazione del singolo socio non soltanto come soggetto danneggiato, ma come persona offesa dal reato, in quanto titolare, seppur in forma mediata e frazionata, del bene giuridico rappresentato dall’integrità del patrimonio sociale. Questa affermazione, che trova riscontro in precedenti consolidati, consente di superare la dicotomia rigida tra ente e partecipanti, restituendo al patrimonio sociale la sua natura di bene giuridico complesso, imputabile all’organizzazione ma sostanzialmente riferibile alla collettività dei soci.
In tale prospettiva, la rappresentanza legale perde il carattere di filtro esclusivo tra fatto lesivo e reazione penale, assumendo piuttosto la funzione di strumento ordinario di esercizio dei diritti dell’ente, destinato a cedere quando si determini un conflitto strutturale di interessi. La Corte chiarisce che le clausole statutarie che disciplinano la sostituzione del rappresentante o l’attribuzione dei poteri in caso di conflitto non possono incidere sulla legittimazione sostanziale alla querela, la quale discende direttamente dalla titolarità del bene giuridico offeso.
Questo approdo interpretativo produce effetti che travalicano il caso concreto. Sul piano dogmatico, esso rafforza una concezione non meramente formale della persona offesa, valorizzando la dimensione sostanziale dell’interesse protetto rispetto alle architetture organizzative. Il patrimonio sociale non è un’entità astratta, separata dai soggetti che lo compongono, ma un bene funzionale alla realizzazione dello scopo comune e, come tale, suscettibile di tutela anche attraverso l’iniziativa dei singoli partecipanti quando l’organo rappresentativo venga meno alla propria funzione.
Sul piano applicativo, la decisione incide sulla prassi investigativa e processuale, impedendo che l’inerzia o l’interesse contrario del legale rappresentante paralizzino l’esercizio dell’azione penale in presenza di reati procedibili a querela. Ne deriva un ampliamento controllato dell’accesso alla giurisdizione penale, che non si traduce in una indiscriminata moltiplicazione dei legittimati, ma si fonda su una precisa individuazione della persona offesa in senso sostanziale.
Non meno rilevanti sono le ricadute sistemiche in termini di governance degli enti collettivi. Il riconoscimento della legittimazione querelatoria in capo al singolo socio introduce un fattore di responsabilizzazione degli organi di gestione, poiché riduce gli spazi di auto-protezione derivanti dal controllo esclusivo dei meccanismi rappresentativi. Al contempo, esso impone una lettura coordinata tra diritto penale e diritto societario, nella quale le regole statutarie mantengono la loro funzione organizzativa, ma non possono essere invocate per comprimere diritti che trovano fondamento diretto nella legge penale.
La sentenza n. 4601 del 2026 conferma, in definitiva, che la tutela del patrimonio sociale non può essere affidata esclusivamente alla correttezza degli assetti formali, ma richiede strumenti capaci di operare anche quando tali assetti siano compromessi dall’abuso di potere. La legittimazione del singolo socio a proporre querela non rappresenta una deroga eccezionale, bensì l’espressione coerente di un sistema che, di fronte al conflitto di interessi, privilegia la sostanza della tutela rispetto alla forma della rappresentanza. In questo senso, la decisione rafforza l’idea di un diritto penale dell’economia orientato non solo alla repressione dell’illecito, ma alla salvaguardia effettiva dei beni giuridici collettivi, anche quando ciò comporti il superamento di schemi organizzativi apparentemente consolidati.
8 febbraio 2026
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La prova della notificazione telematica nel processo tributario secondo la pronuncia della Cassazione 1779/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’ordinanza della Corte di cassazione n. 1779 del 2026 offre l’occasione per tornare su un nodo che attraversa in modo trasversale l’intero processo digitalizzato: il rapporto, mai pacificato, tra forma tecnica dell’atto e funzione sostanziale della notificazione. Il tema, apparentemente circoscritto alle modalità di deposito delle ricevute di posta elettronica certificata, in realtà dischiude una riflessione più ampia sulla trasformazione della legalità processuale nell’ecosistema digitale, dove il rischio non è tanto l’indeterminatezza delle regole quanto la loro ipertrofia funzionale.
La vicenda processuale dalla quale muove l’ordinanza è paradigmatica. L’inammissibilità del ricorso viene dichiarata non per l’assenza dell’attività notificatoria, bensì per la sua documentazione in un formato ritenuto non conforme al modello legale. La notificazione era avvenuta; ciò che difettava, secondo i giudici di merito, era la prova “corretta” della sua esecuzione. In questo scarto tra evento processuale e sua rappresentazione documentale si colloca il cuore del problema. Il processo telematico, lungi dall’essere un semplice adattamento tecnologico di schemi preesistenti, introduce una frattura concettuale tra atto e supporto, tra funzione e formato, che il diritto positivo fatica ancora a ricomporre.
L’ordinanza assume come punto di partenza una ricostruzione rigorosa del quadro normativo vigente ratione temporis. Le specifiche tecniche allora applicabili non imponevano il deposito dei messaggi in formato nativo, né, in taluni casi, lo consentivano. La possibilità di produrre copie scansionate delle ricevute non costituiva una deroga eccezionale, ma un’opzione espressamente ammessa. Ciò che rileva, tuttavia, non è soltanto la correttezza formale di tale ricostruzione, quanto il suo significato sistemico. La Corte, infatti, non si limita a constatare la compatibilità del formato utilizzato con la disciplina tecnica, ma valorizza la funzione probatoria dell’atto, spostando l’asse dell’argomentazione dalla conformità tipologica alla idoneità funzionale.
In questa prospettiva, la notificazione telematica viene letta come un procedimento unitario, composto da una sequenza di eventi certificati, la cui prova non coincide necessariamente con la riproduzione integrale e “nativa” di ciascun segmento informatico. La ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, anche se prodotte in forma di copia analogica digitalizzata, conservano una capacità dimostrativa sufficiente, salvo contestazione, a comprovare l’esistenza e la tempestività della notificazione. La forma diviene così un indice, non un fine; uno strumento di controllo, non una soglia di accesso al giudizio.
Il passaggio è tutt’altro che neutro. Esso incide direttamente sulla concezione della nullità processuale nel contesto digitale. La tradizionale dicotomia tra inesistenza e nullità, già da tempo oggetto di tensioni interpretative, si arricchisce di una nuova variabile: la difformità tecnica. Non ogni deviazione dal modello informatico prescritto integra un vizio rilevante; solo quella che impedisce il raggiungimento dello scopo dell’atto o compromette le garanzie del contraddittorio assume rilievo invalidante. In tal senso, l’ordinanza si colloca nel solco di una lettura funzionalistica della disciplina processuale, ma ne aggiorna i presupposti alla luce della digitalizzazione.
Particolarmente significativa è la valorizzazione del comportamento della parte resistente. L’assenza di contestazioni sulla ricezione dell’atto e la partecipazione al giudizio assumono rilievo non come elementi sananti in senso tecnico, bensì come indicatori dell’avvenuto raggiungimento dello scopo. La prova della notificazione non è più valutata in astratto, secondo un modello tipizzato e avulso dal contesto, ma in concreto, alla luce delle dinamiche effettive del processo. Si afferma così una concezione relazionale della regolarità processuale, nella quale il contraddittorio effettivo prevale sulla sua rappresentazione formale.
Questa impostazione comporta una ridefinizione implicita del ruolo delle specifiche tecniche. Esse cessano di essere un catalogo di requisiti inderogabili e assumono la funzione di parametri di riferimento, la cui violazione non determina automaticamente l’esclusione dal giudizio. Il rischio, spesso evocato, di una deresponsabilizzazione degli operatori non appare fondato. Al contrario, la flessibilità interpretativa richiesta dal giudice implica un più elevato onere di valutazione, chiamando a distinguere tra irregolarità innocue e difformità pregiudizievoli. La tecnica non viene marginalizzata, ma ricondotta entro un orizzonte di razionalità giuridica.
L’ordinanza si inserisce, inoltre, in un dialogo più ampio tra ordinamento interno e principi sovranazionali. Il richiamo al divieto di formalismo eccessivo non ha valore meramente ornamentale, ma svolge una funzione di orientamento ermeneutico. L’accesso alla giustizia, nell’era digitale, può essere compromesso non solo da barriere economiche o temporali, ma anche da ostacoli tecnologici che, pur formalmente neutri, producono effetti selettivi. La digitalizzazione, se non governata, rischia di sostituire alla complessità del diritto una complessità tecnica altrettanto opaca.
In questa chiave, la decisione contribuisce a delineare un principio di neutralità tecnologica del processo. Le modalità informatiche di trasmissione e deposito degli atti non devono incidere sul nucleo essenziale delle garanzie processuali, né trasformarsi in strumenti di esclusione. Il giudice è chiamato a esercitare una funzione di mediazione tra norma tecnica e norma processuale, evitando che la prima assuma un valore autarchico. La legalità digitale non coincide con la mera osservanza di protocolli, ma con la capacità del sistema di assicurare decisioni nel merito fondate su un contraddittorio effettivo.
Le ricadute applicative di tale impostazione sono rilevanti. In primo luogo, si attenua il rischio di pronunce di inammissibilità fondate su vizi meramente documentali, con conseguente riduzione del contenzioso patologico. In secondo luogo, si rafforza la prevedibilità delle decisioni, poiché il criterio del raggiungimento dello scopo offre un parametro valutativo ancorato a elementi concreti. Infine, si promuove una cultura processuale meno difensiva e più orientata alla sostanza della tutela, nella quale la tecnologia è percepita come mezzo e non come fine.
Resta, tuttavia, aperta una questione di fondo. La flessibilità interpretativa, se non accompagnata da un’evoluzione coerente delle prassi e delle specifiche tecniche, rischia di generare incertezza. Il bilanciamento tra certezza formale e giustizia sostanziale non può essere affidato esclusivamente alla giurisprudenza. Occorre una riflessione sistemica sul modo in cui le regole tecniche vengono elaborate, aggiornate e integrate nel tessuto normativo, affinché il processo telematico non diventi un terreno di frizione permanente tra diritto e tecnologia.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1779 del 2026 segna un passaggio significativo nel percorso di maturazione del processo digitalizzato. Essa afferma, con chiarezza, che la regolarità processuale non può essere ridotta a una questione di formato e che la prova della notificazione deve essere valutata in funzione della sua capacità di attestare eventi giuridicamente rilevanti. In questo modo, la Corte contribuisce a costruire un modello di legalità processuale capace di adattarsi all’innovazione senza sacrificare le garanzie fondamentali, riaffermando il primato della funzione sullo strumento e della tutela sul tecnicismo.
8 febbraio 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net







