Onere probatorio, inerenza e neutralità dell’imposta nel rimborso dell’IVA delle società non operative. Cassazione 2790/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 2790 dell’8 febbraio 2026 offre l’occasione per una riflessione sistematica su un nodo che da tempo attraversa la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto: il rapporto tra il principio di neutralità dell’imposta, l’onere probatorio gravante sul contribuente in sede di rimborso e l’operatività delle presunzioni antielusive proprie delle società non operative. La decisione, pur collocandosi in un contesto fattuale connotato dalla mancata realizzazione del progetto imprenditoriale programmato, si presta a essere letta come un intervento di riassetto concettuale più che come una semplice applicazione di regole processuali o sostanziali già note.

Il caso affrontato dalla Corte non ruota attorno alla legittimità astratta della disciplina delle società non operative né alla sua compatibilità con il diritto dell’Unione, tema che negli ultimi anni ha ricevuto ampia attenzione. Il fulcro argomentativo della pronuncia si colloca invece sul piano dell’inerenza dei costi che hanno generato il credito IVA chiesto a rimborso e, soprattutto, sulla qualità della prova che il contribuente è tenuto a offrire per dimostrare il nesso funzionale tra tali costi e l’esercizio dell’attività d’impresa. In questa prospettiva, la non operatività della società assume un ruolo di sfondo, non già come causa automatica di esclusione del diritto al rimborso, bensì come elemento fattuale che accentua l’esigenza di una dimostrazione rigorosa della destinazione economica delle operazioni passive.

La Corte si muove lungo una linea argomentativa che, a ben vedere, separa con nettezza due piani spesso sovrapposti nel contenzioso tributario. Da un lato, il piano della qualificazione soggettiva del contribuente quale soggetto passivo dell’imposta, che discende dall’esercizio, anche solo potenziale, di un’attività economica. Dall’altro, il piano della concreta riferibilità dei costi sostenuti all’attività stessa, intesa non come mera previsione statutaria, ma come insieme di comportamenti economicamente riconoscibili e coerenti. È su questo secondo piano che la decisione innesta il proprio nucleo motivazionale, affermando che la neutralità dell’imposta non può tradursi in una presunzione generalizzata di rimborsabilità del credito in assenza di un’effettiva dimostrazione dell’inerenza.

Il concetto di inerenza, richiamato dalla Corte in termini qualitativi, viene sottratto a una lettura meramente contabile o documentale. Non è sufficiente, secondo l’impostazione accolta, l’esibizione di fatture regolarmente registrate o di registri IVA formalmente corretti. Ciò che rileva è la capacità del contribuente di spiegare, in modo puntuale e verificabile, quale funzione economica abbiano assolto i costi sostenuti rispetto all’attività imprenditoriale dichiarata. L’assenza di operazioni attive, specie se protratta nel tempo, non impedisce in astratto il riconoscimento dell’inerenza, ma rende necessario un surplus dimostrativo, volto a chiarire come tali costi siano stati effettivamente strumentali a un progetto economico non meramente eventuale.

In questo passaggio emerge un profilo di particolare interesse sistemico. La Corte sembra voler evitare che il diritto al rimborso dell’IVA divenga uno strumento di sterilizzazione del rischio imprenditoriale, trasferendo sull’Erario le conseguenze di una gestione rimasta allo stadio di mera intenzione. L’imposta sul valore aggiunto, pur essendo strutturalmente neutra rispetto all’organizzazione dell’impresa, presuppone pur sempre un collegamento funzionale tra le operazioni passive e un’attività economica riconoscibile. Quando tale collegamento non è reso intelligibile, la neutralità perde la sua funzione di garanzia e si trasformerebbe in un indebito vantaggio finanziario.

La pronuncia affronta indirettamente anche il tema del giudicato esterno e dei suoi limiti in materia tributaria, riaffermando che l’efficacia espansiva dell’accertamento giudiziale incontra un limite invalicabile nella diversità degli elementi costitutivi dell’azione. In particolare, la Corte esclude che un giudicato formatosi su un diverso periodo d’imposta, ancorché relativo a un credito parzialmente coincidente, possa automaticamente estendersi a una controversia successiva, quando mutano le circostanze di fatto rilevanti o il contesto temporale di riferimento. Tale affermazione, pur inserita in una parte della motivazione dedicata a profili processuali, contribuisce a delineare una concezione dell’obbligazione tributaria come fenomeno ciclico ma non seriale, nel quale ogni periodo d’imposta conserva una propria autonomia sostanziale.

Sotto il profilo probatorio, la decisione insiste su un punto che spesso rimane sullo sfondo del dibattito: la distinzione tra esistenza del costo e dimostrazione della sua inerenza. La prima può essere provata attraverso la documentazione contabile; la seconda richiede un’argomentazione che colleghi il costo a una strategia imprenditoriale, anche se non coronata da successo. La mancata realizzazione del progetto, dovuta a fattori esterni come il diniego di autorizzazioni, non esonera il contribuente dall’onere di chiarire perché e in che misura i costi sostenuti fossero destinati a quell’attività e non, piuttosto, espressione di una gestione priva di un disegno economico definito.

Da questo punto di vista, l’ordinanza sembra operare un rovesciamento prospettico rispetto a talune letture più indulgenti del principio di neutralità. Non è l’Amministrazione a dover dimostrare l’assenza di inerenza, una volta che il contribuente abbia allegato genericamente la propria condizione di inattività forzata; è piuttosto il contribuente a dover rendere trasparente il percorso economico che giustifica il sorgere del credito. La neutralità dell’IVA non viene così negata, ma ricondotta alla sua funzione originaria di strumento di neutralizzazione dell’imposta nei confronti di attività economiche effettive, anche se non immediatamente produttive di ricavi.

Le ricadute interpretative della decisione appaiono rilevanti anche oltre il caso concreto. In un contesto economico caratterizzato da iniziative imprenditoriali ad alta intensità di investimento iniziale e da tempi lunghi di ritorno economico, la prova dell’inerenza assume una dimensione narrativa oltre che documentale. L’impresa è chiamata a dimostrare non solo di aver sostenuto costi, ma di averlo fatto all’interno di un progetto coerente, riconoscibile e, soprattutto, non meramente ipotetico. In mancanza di tale dimostrazione, il rimborso dell’IVA rischia di essere percepito come una forma di finanziamento pubblico indiretto, estranea alla logica dell’imposta.

L’ordinanza n. 2790 del 2026 si colloca come un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del principio di neutralità e salvaguardia della funzione antielusiva del sistema. La Corte non introduce nuove regole, ma rilegge quelle esistenti alla luce di un criterio di coerenza economica che attraversa tanto il diritto sostanziale quanto quello processuale. Ne emerge una concezione del rimborso IVA come esito di un percorso probatorio esigente, nel quale l’inerenza non è un dato presunto, ma una qualità da dimostrare, soprattutto quando l’attività d’impresa rimane allo stato potenziale.

10 febbraio 2026

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Continuità organizzativa e imputazione del rapporto nel lavoro di studio professionale. Cassazione 2286/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 2286 del 4 febbraio 2026 della Corte di cassazione si colloca in un punto di frizione ormai strutturale del diritto del lavoro applicato alle attività professionali organizzate, laddove l’assetto formale dei rapporti soggettivi entra in tensione con la persistenza materiale dell’organizzazione produttiva. La decisione non introduce categorie nuove, ma riorienta in modo significativo il baricentro interpretativo, riaffermando la centralità della struttura organizzativa quale criterio di imputazione del rapporto, anche in presenza di una pluralità di titolari succedutisi nel tempo.

Il caso esaminato consente di osservare come l’elemento della continuità fattuale dell’attività lavorativa, svolta per decenni all’interno del medesimo studio professionale, assuma una funzione ordinante capace di superare la frammentazione soggettiva del lato datoriale. Il dato non è neutro: esso impone di interrogarsi sulla natura giuridica dello studio professionale quando, pur privo di autonoma personalità, opera come centro stabile di organizzazione di mezzi, relazioni e funzioni. In tale prospettiva, la tradizionale distinzione tra impresa e attività intellettuale tende a perdere rigidità, lasciando spazio a una lettura funzionale dell’organizzazione quale luogo effettivo di svolgimento del rapporto.

L’ordinanza valorizza la permanenza dell’inserimento del lavoratore in una struttura rimasta inalterata nel tempo, nonostante l’avvicendamento dei professionisti titolari. Il rapporto di lavoro viene così ricostruito come unitario sul piano sostanziale, pur articolandosi in una pluralità di periodi formalmente riferibili a diversi datori. Il punto non è la negazione della pluralità soggettiva, bensì la sua relativizzazione rispetto alla continuità dell’assetto organizzativo e delle modalità concrete di esecuzione della prestazione.

Questa impostazione consente di cogliere un primo snodo sistemico: l’unicità del rapporto non discende da una fictio giuridica, né dall’assimilazione dello studio a un’impresa in senso tecnico, ma dalla constatazione che il lavoratore ha prestato la propria attività senza soluzione di continuità all’interno di un medesimo contesto organizzativo, sotto un potere direttivo che, pur esercitato da soggetti diversi, si è manifestato in forme omogenee e coerenti. La subordinazione, in altri termini, viene ancorata non alla persona del titolare, ma alla funzione direttiva espressa dalla struttura.

Ne deriva una lettura evolutiva dell’imputazione datoriale, nella quale la soggettività del datore non esaurisce la propria rilevanza nella titolarità formale del rapporto, ma si integra con il dato organizzativo. L’avvicendamento dei professionisti non interrompe il rapporto, poiché non incide sulla continuità dell’organizzazione né sulla posizione del lavoratore al suo interno. Tale conclusione produce effetti rilevanti sul piano dell’anzianità di servizio, della decorrenza della prescrizione e della maturazione dei trattamenti di fine rapporto, che vengono ancorati alla cessazione effettiva del rapporto unitario e non ai singoli segmenti formali.

La decisione assume particolare rilievo anche per la qualificazione del trasferimento di studio professionale. Pur escludendo espressamente la riconduzione automatica della fattispecie alla cessione d’azienda, l’ordinanza riconosce la possibilità di applicare in via funzionale le regole sulla continuità del rapporto quando la struttura organizzativa resti sostanzialmente invariata. Ciò consente di superare un approccio meramente nominalistico e di valorizzare la funzione economico-sociale dell’organizzazione professionale.

In questo quadro si inserisce la parte forse più significativa della pronuncia, relativa all’omissione contributiva e alla configurazione dell’azione risarcitoria. La Corte chiarisce che il lavoratore può agire per il risarcimento del danno derivante dall’irregolarità contributiva direttamente nei confronti del datore, senza necessità di coinvolgere l’ente previdenziale, quando non venga richiesta la costituzione della rendita. L’affermazione non è nuova in sé, ma assume una portata sistemica nel contesto di un rapporto unitario protrattosi per decenni e caratterizzato da una sostanziale irregolarità.

Il danno da omissione contributiva viene scomposto in due dimensioni patrimoniali, temporalmente e funzionalmente distinte. Da un lato, il pregiudizio futuro legato alla perdita o riduzione della prestazione pensionistica; dall’altro, il danno attuale connesso alla necessità di predisporre una tutela previdenziale sostitutiva. Questa distinzione consente di riconoscere una tutela anticipata del lavoratore, sganciata dal momento del pensionamento, e rafforza la funzione deterrente dell’azione risarcitoria nei confronti del datore.

Sotto il profilo processuale, la pronuncia ribadisce l’assenza di litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale nell’azione di risarcimento, chiarendo che il rapporto processuale resta circoscritto alle parti del rapporto di lavoro. Tale affermazione contribuisce a semplificare l’accesso alla tutela e a ridurre gli oneri processuali, ma soprattutto riafferma la responsabilità diretta del datore quale soggetto che ha tratto beneficio dall’omissione.

Nel complesso, l’ordinanza si muove lungo una linea di razionalizzazione del sistema, nella quale la forma cede il passo alla sostanza organizzativa e la tutela del lavoratore viene ricondotta a criteri di effettività. La continuità del rapporto non è più un dato eccezionale, ma il risultato naturale di una lettura funzionale dell’organizzazione professionale. In tal modo, la decisione contribuisce a ridefinire i confini applicativi del lavoro subordinato negli studi professionali complessi, offrendo una chiave interpretativa capace di incidere stabilmente sulla prassi.

Le ricadute sistemiche sono evidenti. Da un lato, si rafforza l’esigenza di una gestione consapevole delle transizioni generazionali o soggettive negli studi professionali; dall’altro, si consolida un modello di imputazione del rapporto che prescinde dalla mera intestazione formale e valorizza la realtà organizzativa. In prospettiva, ciò impone una riflessione più ampia sul ruolo delle organizzazioni professionali nel mercato del lavoro e sulla necessità di strumenti giuridici adeguati a governarne l’evoluzione.

8 febbraio 2026

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Querela nei reati patrimoniali societari e conflitto di interessi del rappresentante. Cassazione 4601/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La pronuncia n. 4601 del 2026 della Corte di Cassazione penale si colloca all’interno di una linea interpretativa che, pur non essendo innovativa sul piano dei principi dichiarati, assume un rilievo sistemico rinnovato in relazione alla tensione strutturale tra forma organizzativa dell’ente collettivo e protezione effettiva del patrimonio sociale. Il caso affrontato muove da una fattispecie di appropriazione indebita contestata al soggetto che, per statuto, rivestiva la funzione di legale rappresentante dell’ente, con conseguente rigetto, in sede di riesame, della querela proposta da altro soggetto interno per difetto di legittimazione. È su questo snodo che la decisione interviene, riaffermando un principio che, se isolato nella sua formulazione, potrebbe apparire di portata circoscritta, ma che in realtà incide su categorie di fondo del diritto penale dell’economia.

La questione non riguarda soltanto l’individuazione del soggetto legittimato a esercitare il diritto di querela ai sensi dell’articolo 120 del codice penale, bensì il modo in cui l’ordinamento concepisce il rapporto tra titolarità del bene giuridico protetto e meccanismi di rappresentanza dell’ente. Nei reati patrimoniali commessi ai danni di una persona giuridica, la regola tradizionale attribuisce la legittimazione querelatoria al legale rappresentante, quale organo di imputazione degli interessi dell’ente stesso. Tale schema presuppone, tuttavia, che il rappresentante agisca come centro di imputazione neutrale, non come autore della lesione. Quando questa presupposizione viene meno, l’assetto formale mostra la propria insufficienza.

La Corte muove da una constatazione che appare, al tempo stesso, elementare e teoricamente densa: sarebbe irragionevole riconoscere in via esclusiva il potere di attivazione dell’azione penale proprio al soggetto cui è imputata la condotta lesiva del patrimonio sociale. In tale evenienza, il riferimento alle regole statutarie sulla rappresentanza, lungi dal garantire certezza, finirebbe per trasformarsi in uno schermo protettivo dell’illecito. Il diritto di querela, che l’articolo 120 del codice penale riconosce alla persona offesa, non può essere neutralizzato da una lettura meramente formalistica delle fonti interne dell’ente, pena la svuotamento della funzione stessa della querela come strumento di reazione all’offesa.

Il passaggio decisivo della motivazione risiede nella qualificazione del singolo socio non soltanto come soggetto danneggiato, ma come persona offesa dal reato, in quanto titolare, seppur in forma mediata e frazionata, del bene giuridico rappresentato dall’integrità del patrimonio sociale. Questa affermazione, che trova riscontro in precedenti consolidati, consente di superare la dicotomia rigida tra ente e partecipanti, restituendo al patrimonio sociale la sua natura di bene giuridico complesso, imputabile all’organizzazione ma sostanzialmente riferibile alla collettività dei soci.

In tale prospettiva, la rappresentanza legale perde il carattere di filtro esclusivo tra fatto lesivo e reazione penale, assumendo piuttosto la funzione di strumento ordinario di esercizio dei diritti dell’ente, destinato a cedere quando si determini un conflitto strutturale di interessi. La Corte chiarisce che le clausole statutarie che disciplinano la sostituzione del rappresentante o l’attribuzione dei poteri in caso di conflitto non possono incidere sulla legittimazione sostanziale alla querela, la quale discende direttamente dalla titolarità del bene giuridico offeso.

Questo approdo interpretativo produce effetti che travalicano il caso concreto. Sul piano dogmatico, esso rafforza una concezione non meramente formale della persona offesa, valorizzando la dimensione sostanziale dell’interesse protetto rispetto alle architetture organizzative. Il patrimonio sociale non è un’entità astratta, separata dai soggetti che lo compongono, ma un bene funzionale alla realizzazione dello scopo comune e, come tale, suscettibile di tutela anche attraverso l’iniziativa dei singoli partecipanti quando l’organo rappresentativo venga meno alla propria funzione.

Sul piano applicativo, la decisione incide sulla prassi investigativa e processuale, impedendo che l’inerzia o l’interesse contrario del legale rappresentante paralizzino l’esercizio dell’azione penale in presenza di reati procedibili a querela. Ne deriva un ampliamento controllato dell’accesso alla giurisdizione penale, che non si traduce in una indiscriminata moltiplicazione dei legittimati, ma si fonda su una precisa individuazione della persona offesa in senso sostanziale.

Non meno rilevanti sono le ricadute sistemiche in termini di governance degli enti collettivi. Il riconoscimento della legittimazione querelatoria in capo al singolo socio introduce un fattore di responsabilizzazione degli organi di gestione, poiché riduce gli spazi di auto-protezione derivanti dal controllo esclusivo dei meccanismi rappresentativi. Al contempo, esso impone una lettura coordinata tra diritto penale e diritto societario, nella quale le regole statutarie mantengono la loro funzione organizzativa, ma non possono essere invocate per comprimere diritti che trovano fondamento diretto nella legge penale.

La sentenza n. 4601 del 2026 conferma, in definitiva, che la tutela del patrimonio sociale non può essere affidata esclusivamente alla correttezza degli assetti formali, ma richiede strumenti capaci di operare anche quando tali assetti siano compromessi dall’abuso di potere. La legittimazione del singolo socio a proporre querela non rappresenta una deroga eccezionale, bensì l’espressione coerente di un sistema che, di fronte al conflitto di interessi, privilegia la sostanza della tutela rispetto alla forma della rappresentanza. In questo senso, la decisione rafforza l’idea di un diritto penale dell’economia orientato non solo alla repressione dell’illecito, ma alla salvaguardia effettiva dei beni giuridici collettivi, anche quando ciò comporti il superamento di schemi organizzativi apparentemente consolidati.

8 febbraio 2026

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