La determinazione del profitto confiscabile nella sottrazione fraudolenta tra funzione ripristinatoria e principio di proporzionalità. Cassazione 279/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La disciplina della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, così come configurata nel sistema penale-tributario, si colloca in una zona di confine nella quale l’esigenza di tutela effettiva della pretesa erariale interagisce con i limiti strutturali del diritto penale sostanziale. La sentenza n. 279/2026, assunta come base del presente contributo, offre l’occasione per una riflessione di sistema sul significato penalistico del profitto e sulla funzione della confisca, ponendo in discussione un’impostazione applicativa che, negli anni, aveva progressivamente ampliato l’area della risposta ablativa oltre la dimensione strettamente correlata al vantaggio economico conseguito.
La fattispecie incriminatrice di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 presuppone una condotta caratterizzata da un atto dispositivo idoneo a rendere, anche solo in termini di maggiore difficoltà, inefficace la procedura di riscossione coattiva del credito tributario. Il disvalore penale non risiede nella mera violazione dell’obbligazione fiscale, già presidiata da strumenti amministrativi, bensì nell’aggressione consapevole alle garanzie patrimoniali che sorreggono la funzione di riscossione. In tale prospettiva, l’elemento della fraudolenza non si esaurisce nell’impiego di artifici in senso tecnico, ma si manifesta in ogni operazione che, valutata ex ante, sia strutturalmente idonea a comprimere le aspettative di soddisfazione del credito erariale.
È proprio su questo terreno che la giurisprudenza aveva elaborato una nozione estensiva di profitto, identificandolo non già nel risparmio di imposta, ma nel valore dei beni sottratti o schermati attraverso l’atto fraudolento. Tale costruzione trovava giustificazione nella funzione ripristinatoria attribuita alla confisca, intesa come strumento di reintegrazione della garanzia patrimoniale lesa. Ne derivava una pratica applicativa nella quale l’ablazione poteva eccedere l’ammontare del debito tributario, fino a ricomprendere l’intero valore dell’operazione dispositiva, indipendentemente dal concreto vantaggio economico conseguito dall’autore del reato.
La pronuncia in esame interviene su questo assetto, proponendo una ricostruzione che distingue con maggiore nettezza il piano degli effetti della condotta da quello del profitto penalmente rilevante. La sottrazione o la riduzione della garanzia patrimoniale viene ricondotta nell’alveo delle conseguenze del reato, non del profitto in senso stretto. Quest’ultimo, invece, viene individuato nel vantaggio economico effettivamente conseguito, che normalmente coincide con l’imposta evasa o non riscossa. In tal modo, la Corte riafferma un principio di correlazione tra illecito e ablazione, che impedisce alla confisca di trasformarsi in una misura meramente afflittiva, sganciata dalla logica della restituzione dell’ingiusto arricchimento.
La portata sistemica di tale impostazione emerge se si considera la funzione che la confisca per equivalente svolge nel diritto penale tributario. Essa costituisce una deroga al tradizionale nesso di pertinenzialità tra bene e reato, giustificata dall’esigenza di neutralizzare vantaggi economici non più rinvenibili nel patrimonio dell’autore. Proprio perché eccezionale, tale strumento richiede una delimitazione rigorosa del suo oggetto. Ancorare il profitto al valore della garanzia sottratta equivale, in molti casi, a prescindere del tutto dalla misura del vantaggio economico, introducendo una sanzione patrimoniale potenzialmente sproporzionata rispetto alla lesione effettiva.
La sentenza n. 279/2026 si colloca, sotto questo profilo, in una linea di continuità con i principi costituzionali di legalità e proporzionalità della pena. La confisca, pur qualificandosi formalmente come misura di sicurezza o come sanzione accessoria, incide in modo diretto sulla sfera patrimoniale del soggetto, richiedendo pertanto una motivazione puntuale in ordine al quantum. L’individuazione del profitto non può essere affidata a criteri presuntivi o automatici, ma deve scaturire da una verifica concreta del vantaggio economico conseguito, tenendo conto anche di eventuali pagamenti, definizioni o estinzioni del debito tributario intervenuti successivamente alla consumazione del reato.
In questa prospettiva, la distinzione tra debito tributario e profitto del reato assume rilievo centrale. Il primo attiene al rapporto obbligatorio che lega il contribuente all’erario ed è suscettibile di definizione attraverso strumenti amministrativi e civili; il secondo rappresenta l’arricchimento indebito che giustifica l’intervento ablativo del giudice penale. Confondere i due piani significa attribuire alla confisca una funzione surrogatoria della riscossione, in contrasto con la natura e i limiti della sanzione penale.
La rilettura proposta dalla Corte consente, inoltre, di ricomporre in termini più equilibrati il rapporto tra liceità civilistica dell’operazione e sua rilevanza penale. Un atto dispositivo può essere pienamente valido sul piano negoziale e, al contempo, integrare una condotta penalmente rilevante se orientato alla sottrazione delle garanzie. Tuttavia, il valore civilistico dell’atto non può automaticamente fungere da parametro per la quantificazione del profitto, pena l’introduzione di una responsabilità patrimoniale sganciata dal vantaggio effettivo.
Le implicazioni applicative di tale orientamento sono significative. Sul piano processuale, il giudice è chiamato a un accertamento più analitico, che non si esaurisce nella ricostruzione dell’operazione fraudolenta, ma si estende alla verifica dell’effettivo risparmio di imposta conseguito. Sul piano sostanziale, si rafforza la distinzione tra funzione repressiva del diritto penale e funzione recuperatoria dell’ordinamento tributario, evitando sovrapposizioni che rischiano di alterare l’equilibrio complessivo del sistema.
La sentenza n. 279/2026 segna un passaggio rilevante nel percorso di razionalizzazione della confisca in materia tributaria. Essa non ridimensiona la tutela dell’interesse erariale, ma la ricolloca entro coordinate coerenti con i principi fondamentali dell’ordinamento penale. Il profitto confiscabile viene riportato alla sua dimensione autentica di vantaggio economico, mentre la lesione delle garanzie patrimoniali resta confinata nel perimetro degli effetti del reato. Ne deriva una lettura che, senza attenuare il disvalore della condotta fraudolenta, restituisce alla confisca una funzione proporzionata e sistemicamente sostenibile.
8 gennaio 2026
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Responsabilità tributaria del cessionario e funzione antielusiva della frode negoziale. CGT Grosseto 134/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La disciplina della responsabilità del cessionario d’azienda per debiti tributari pregressi costituisce uno dei punti di maggiore frizione tra autonomia negoziale e tutela dell’interesse fiscale. La pronuncia assunta come base del presente contributo si colloca all’interno di tale tensione sistemica, offrendo una ricostruzione particolarmente netta del rapporto tra cessione d’azienda, frode ai crediti tributari e configurazione della responsabilità solidale. L’operazione negoziale, formalmente lecita, viene scrutinata non già nella sua struttura civilistica, bensì nella sua funzione economico-giuridica, valutata alla luce degli effetti che essa produce sull’integrità della pretesa erariale.
Il nodo centrale risiede nella qualificazione dell’intervento dell’amministrazione finanziaria nei confronti del cessionario. La decisione chiarisce come l’atto rivolto a quest’ultimo non si collochi sul piano dell’accertamento in senso tecnico, ma assuma la natura di comunicazione funzionale alla riscossione, fondata sull’esistenza di un presupposto legale di responsabilità solidale. Tale impostazione consente di svincolare l’azione amministrativa dai termini decadenziali propri dell’accertamento, con un effetto dirompente rispetto alle tradizionali garanzie temporali del contribuente. La responsabilità del cessionario, infatti, non deriva da una autonoma pretesa impositiva, bensì dalla proiezione soggettiva di un debito già sorto in capo al cedente, rispetto al quale la cessione fraudolenta opera come fattore di estensione soggettiva.
In questo quadro, la frode non si configura come elemento accessorio o aggravante, ma come vero e proprio criterio di selezione del regime applicabile. La disciplina generale della responsabilità del cessionario conosce limiti di valore e di tempo, concepiti per evitare che l’acquirente dell’azienda si trovi esposto a un rischio indeterminato e difficilmente governabile. Tuttavia, quando la cessione è strumentale all’elusione dei crediti tributari, tali limiti vengono meno, lasciando spazio a una responsabilità illimitata e di natura principale. L’effetto sistemico è evidente: la frode opera come meccanismo di rottura dell’equilibrio tra libertà di circolazione dell’azienda e protezione dell’affidamento dell’acquirente, a vantaggio della tutela erariale.
La pronuncia valorizza in modo significativo il profilo probatorio. In assenza della presunzione legale collegata a specifici indici temporali, l’amministrazione è chiamata a dimostrare l’esistenza di un disegno fraudolento attraverso una pluralità di elementi indiziari. Tali elementi, considerati singolarmente, potrebbero apparire compatibili con operazioni di riorganizzazione lecite; è la loro convergenza a delineare un quadro unitario, nel quale la cessione assume la funzione di svuotamento patrimoniale del soggetto originariamente obbligato. L’analisi indiziaria si muove dunque su un piano funzionale, più che strutturale, e richiama una concezione sostanziale dell’abuso, nella quale rileva la finalità complessiva dell’operazione piuttosto che la sua conformità formale agli schemi negoziali tipici.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’esclusione dell’obbligo di contraddittorio preventivo. La scelta interpretativa si fonda sulla distinzione tra attività accertativa e attività di mera presa d’atto di una responsabilità solidale già perfezionata ex lege. Tale distinzione, se coerente sul piano dogmatico, solleva interrogativi sul piano delle garanzie procedimentali. L’assenza di un momento dialettico preventivo priva il cessionario della possibilità di incidere sulla valutazione amministrativa prima dell’iscrizione a ruolo, spostando integralmente la dialettica sul piano contenzioso. In questo senso, la frode diviene non solo criterio di imputazione della responsabilità, ma anche fattore di compressione delle tutele partecipative.
La decisione si inserisce in una più ampia tendenza dell’ordinamento tributario a rafforzare gli strumenti di contrasto alle operazioni elusive mediante l’uso di clausole funzionali e di responsabilità estese. L’articolazione della responsabilità del cessionario in caso di frode assume una chiara funzione deterrente, volta a disincentivare operazioni di trasferimento meramente strumentali alla sottrazione di garanzie patrimoniali. Tuttavia, tale funzione deterrente comporta un significativo spostamento del rischio giuridico sull’acquirente, il quale è chiamato a svolgere una due diligence non solo economica, ma anche fiscale, di ampiezza potenzialmente indeterminata.
Sul piano sistemico, la pronuncia contribuisce a ridefinire il perimetro della circolazione dell’azienda in presenza di passività tributarie. La responsabilità illimitata del cessionario, quando ancorata alla frode, trasforma la cessione in un terreno ad alta intensità di rischio, nel quale la valutazione dell’operazione non può prescindere da una ricostruzione complessiva delle relazioni soggettive e funzionali tra cedente e cessionario. La continuità economica, la sovrapposizione delle strutture operative e la permanenza dei centri decisionali assumono rilievo non solo come indici di abuso, ma come veri e propri fattori di imputazione della responsabilità.
La sentenza della CGT di Grosseto offre una lettura rigorosa e fortemente orientata alla tutela dell’interesse fiscale, nella quale la frode negoziale diviene il fulcro di un sistema di responsabilità espansiva. Essa conferma una tendenza interpretativa che privilegia l’analisi sostanziale delle operazioni economiche e rafforza il ruolo della responsabilità solidale come strumento antielusivo. Resta aperta la questione dell’equilibrio tra efficacia della riscossione e salvaguardia delle garanzie del cessionario, equilibrio che appare sempre più affidato alla capacità del giudice di calibrare, caso per caso, la nozione di frode e i suoi effetti sistemici.
6 gennaio 2026
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La rinuncia abdicativa immobiliare tra conformità integrale e crisi funzionale dell’istituto. Aggiornamenti della Legge di Bilancio 2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La disciplina della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, così come ridefinita dalla più recente manovra di finanza pubblica, impone una riflessione che travalica il dato meramente tecnico per investire la funzione sistemica dell’istituto nel diritto patrimoniale contemporaneo. L’intervento normativo, collocandosi in un contesto già segnato da tensioni interpretative circa l’ammissibilità e gli effetti della rinuncia unilaterale, assume una portata selettiva e restrittiva che incide profondamente sull’assetto dei rapporti tra autonomia privata, responsabilità proprietaria e interesse pubblico alla gestione del territorio. Il punto di emersione del problema risiede nell’introduzione di un requisito di conformità normativa integrale dell’immobile quale condizione di validità dell’atto, con conseguente nullità in caso di difetto, anche parziale, della documentazione tecnica attestativa.
La rinuncia abdicativa, nella sua configurazione tradizionale, operava come atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la cessazione del diritto di proprietà e la conseguente acquisizione del bene da parte dello Stato a titolo originario. Tale schema, pur non espressamente disciplinato in modo puntuale dal legislatore, era stato ricondotto a coerenza sistematica attraverso il richiamo alla categoria dei beni vacanti e al principio secondo cui l’ordinamento non tollera la permanenza di beni privi di titolare. La funzione economico-sociale dell’istituto si era così progressivamente orientata verso la gestione di situazioni patologiche della proprietà, caratterizzate da beni inutilizzabili, onerosi o fonte di responsabilità sproporzionate rispetto all’interesse del titolare.
La nuova disciplina interviene su questo equilibrio imponendo una condizione che, per ampiezza e indeterminatezza, trasforma la rinuncia in uno strumento residuale, difficilmente praticabile nella generalità dei casi concreti. Il legislatore richiede che l’atto sia corredato da una documentazione idonea ad attestare la conformità del bene alla vigente normativa, con un riferimento espresso, ma non esaustivo, ai profili urbanistici, edilizi, ambientali e sismici. La formula utilizzata, lungi dal circoscrivere l’ambito dei controlli, apre a una concezione onnicomprensiva della regolarità dell’immobile, che non può essere ridotta alla sola legittimità edilizia, ma deve estendersi a ogni settore dell’ordinamento che incida, anche indirettamente, sulla sua esistenza giuridica e materiale.
Da tale impostazione discende una prima, rilevante conseguenza di ordine sistematico. La conformità richiesta non è graduabile né suscettibile di valutazioni di sufficienza relativa, ma deve essere totale, attuale e oggettivamente verificabile. L’immobile, al momento della rinuncia, deve risultare pienamente conforme non soltanto alle regole vigenti al tempo della sua realizzazione, ma a quelle in vigore al momento dell’atto, con un evidente effetto di retroazione sostanziale delle discipline sopravvenute. In questo modo, il legislatore sembra presupporre una nozione di proprietà immobiliare come posizione giuridica intrinsecamente dinamica, costantemente esposta all’aggiornamento degli standard normativi e incapace di cristallizzarsi su un assetto storico consolidato.
Il requisito documentale assume, in tale contesto, una funzione che va oltre la mera prova della regolarità. Esso diventa elemento costitutivo dell’efficacia dell’atto, la cui mancanza determina una nullità radicale e insanabile. La rinuncia priva degli allegati richiesti non produce alcun effetto reale, non determina la vacanza del bene e lascia integra la titolarità in capo al rinunciante. Si realizza così una forma di responsabilizzazione forzata del proprietario, che resta vincolato al bene anche contro la propria volontà, qualora non sia in grado di dimostrarne la piena conformità normativa.
L’analisi coordinata dei requisiti richiesti consente di cogliere la portata selettiva della riforma. Sotto il profilo urbanistico-edilizio, è necessario che l’immobile sia assistito da titoli abilitativi legittimi, che lo stato di fatto corrisponda a quello assentito e che non sussistano abusi o difformità non sanate. La nozione di stato legittimo, intesa come sintesi documentale della storia edilizia del bene, diviene così presupposto imprescindibile della rinuncia. A ciò si affianca l’esigenza di una piena coerenza catastale, che non può più essere considerata un adempimento meramente fiscale, ma assurge a parametro di regolarità sostanziale, nella misura in cui il catasto rappresenta la proiezione amministrativa dello stato materiale dell’immobile.
Il versante ambientale introduce ulteriori complessità. La conformità non riguarda soltanto l’assenza di vincoli ostativi, ma investe anche la situazione del suolo, l’eventuale presenza di contaminazioni, il rispetto delle normative in materia di rifiuti e di tutela delle matrici ambientali. In presenza di immobili ubicati in aree sensibili o interessati da precedenti utilizzi produttivi, la rinuncia risulta di fatto preclusa, poiché la regolarizzazione ambientale presuppone interventi onerosi e tempi incompatibili con la funzione liberatoria dell’atto.
Analoga considerazione vale per il profilo sismico e, più in generale, per la sicurezza strutturale. La richiesta di attestazioni di conformità alle norme antisismiche, calibrate sull’epoca di costruzione o di ristrutturazione significativa, introduce un elemento di forte incertezza applicativa, poiché impone valutazioni tecniche complesse e spesso controverse. L’atto di rinuncia, da strumento di dismissione, si trasforma così in un procedimento articolato, che richiede un investimento economico e professionale significativo, non giustificato dalla mancanza di un corrispettivo.
Le conseguenze della mancanza o dell’insufficienza dei requisiti sono particolarmente incisive sul piano delle responsabilità. Il proprietario che non riesca a perfezionare validamente la rinuncia resta esposto agli obblighi civilistici derivanti dalla titolarità del bene, inclusi quelli connessi alla rovina, alla custodia e alla messa in sicurezza. Permangono altresì gli oneri pubblicistici, di natura tributaria e amministrativa, che gravano sul bene indipendentemente dalla sua utilizzabilità economica. In tal modo, la disciplina sembra perseguire un obiettivo di deterrenza rispetto all’abbandono immobiliare, ma lo fa attraverso una compressione significativa dell’autonomia privata, senza offrire strumenti alternativi di gestione delle situazioni patologiche.
La coordinazione dei due documenti analizzati consente di cogliere un ulteriore profilo di criticità, rappresentato dalla differenziazione di trattamento tra la rinuncia che determina l’acquisto dello Stato e quella che opera all’interno di una comunione. Quest’ultima, non espressamente ricompresa nel nuovo regime, conserva margini di operatività, sebbene non privi di incertezze applicative. Si delinea così una frattura all’interno della categoria della rinuncia, che perde unità concettuale e si frammenta in sottospecie disciplinate da logiche differenti.
Sul piano sistemico, la riforma solleva interrogativi circa la coerenza complessiva dell’ordinamento. L’acquisizione automatica di beni in altri contesti, la libera trasferibilità di immobili anche irregolari in determinate ipotesi e la possibilità di successioni senza controlli preventivi analoghi evidenziano una disarmonia che rischia di compromettere i principi di certezza del diritto e di ragionevolezza della disciplina. La rinuncia abdicativa, da istituto di chiusura del sistema proprietario, appare così svuotata della sua funzione originaria e trasformata in un meccanismo eccezionale, accessibile solo a beni già pienamente regolari e, per ciò stesso, difficilmente suscettibili di abbandono.
La disciplina impone agli operatori una riconsiderazione delle strategie di gestione dei patrimoni immobiliari problematici. La rinuncia non può più essere concepita come soluzione di ultima istanza, ma richiede una valutazione preventiva della regolarità integrale del bene e dei costi di eventuale adeguamento. Ne emerge una concezione della proprietà come responsabilità permanente, difficilmente eludibile, che rafforza il legame tra titolarità formale e conformità sostanziale, ma al prezzo di una riduzione significativa degli spazi di autonomia negoziale. Tale esito, lungi dall’essere neutro, incide sulla funzione economica della proprietà immobiliare e sulla capacità dell’ordinamento di gestire in modo efficiente le situazioni di degrado e abbandono, lasciando aperta la questione se la compressione dell’istituto non finisca per produrre effetti controproducenti rispetto agli obiettivi dichiarati di tutela dell’interesse pubblico.
6 gennaio 2026
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